IL SUPERBONUS 110%: CHE COS’È E COME FUNZIONA

Dallo scorso giugno tutti noi abbiamo sentito almeno una volta parlare del famigerato Superbonus al 110%, ma sospetto che ben pochi abbiano capito cos’è e soprattutto se possa o meno essere utile.

Premetto che è stato davvero difficile rendere fruibile per tutti un argomento come quello che sto per andare a trattare. Ho cercato di semplificare, schematizzare e rendere quanto più possibile accessibile la materia a tutti, ma inevitabilmente a volte potrà risultare un po’ tecnica. A prescindere da questo articolo, qualora decideste di usufruire del Superbonus, vi consiglio  caldamente di rivolgervi sempre e comunque ad un professionista; molti sono gli interventi che rientrano in questo incentivo, ma molte sono anche le variabili e le eccezioni e solo una persona che ha studiato dettagliatamente i provvedimenti normativi sarà in grado di fornirvi le giuste soluzioni.

 

CHE COS’È?

Con il decreto Rilancio, all’articolo 119, il Governo ha voluto introdurre un incentivo consistente in una detrazione del 110% sulle spese sostenute per gli interventi riguardanti l’efficientamento energetico degli edifici, la riduzione del rischio sismico, l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Superbonus fa parte di una serie di altri incentivi dedicati al comparto dell’edilizia, tra questi troviamo l’Ecobonus, rivolto alla riqualificazione energetica degli edifici e il Sismabonus, utile per il recupero del patrimonio edilizio. Vedremo in seguito che, in alcuni casi, entrambi questi strumenti sono “cumulabili” al superbonus in quanto considerati “interventi trainati”.

La possibilità di usufruire dell’incentivo ha una scadenza: è valido infatti solo per le spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2021.

 

A COSA SERVE?

Come avrete in parte dedotto, il Superbonus, nonché tutti gli altri incentivi, hanno come scopo principale, oltre ad iniettare liquidità nel sistema e rilanciare il comparto dell’edilizia ormai al palo da anni,  quello di rigenerare edifici vecchi e superati per tecniche di costruzione e renderli energeticamente efficienti, traghettandoli nel 2020.

Rendere energeticamente efficiente un edificio, aumentandone la classe energetica, significa diminuire la dispersione del calore prodotto, grazie all’impiego di nuovi materiali isolanti, il che si traduce in un maggiore risparmio nella bolletta: un bel beneficio per le nostre tasche, ma anche per l’ambiente.

 

QUALI SONO GLI INTERVENTI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI?

Si devono distinguere due tipi di interventi, quelli trainanti e quelli trainati.

Sono interventi trainanti:

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • gli interventi antisismici (cd. sismabonus)

Sono invece interventi trainati, cioè interventi che si possono cumulare quando sono presenti anche gli interventi trainanti:

  • gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’Ecobonus
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Non rientrano all’interno degli incentivi gli edifici con categoria catastale A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli).

 

A CHI È RIVOLTO?

Per comprendere quali sono i soggetti che possono usufruire del Superbonus bisogna incrociare due criteri: il criterio soggettivo e il criterio oggettivo.

Il criterio soggettivo (lo dice lo stesso aggettivo) indica quali sono i soggetti che possono beneficiare dell’incentivo, riassumendoli troviamo:

  • i condomìni
  • le persone fisiche (per un massimo di due unità immobiliari, ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici)
  • gli Istituti Autonomi Case Popolari
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche
  • le comunità energetiche rinnovabili

A questo bisogna incrociare il criterio oggettivo, che riguarda invece l’ambito in cui l’incentivo ricade:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio”
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio

 

COME FUNZIONA?

Per comprendere come il Superbonus venga applicato è meglio fare degli esempi pratici che ci permettano di applicare gli interventi e i criteri sopra indicati.

Prima però è bene specificare quali sono i requisiti imprescindibili per l’applicazione dell’incentivo:

  • nell’edificio non devono essere presenti abusi
  • l’edificio deve esistere e deve essere già riscaldato (non può essere una nuova costruzione o una costruzione in corso d’opera)
  • assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile in quanto l’edificio o unità immobiliare è già in penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta
  • al termine dei lavori devono essere rilasciati una serie di documenti che certificano gli interventi di efficientamento energetico e/o gli interventi antisismici (APE, visto di conformità, asseverazioni dei tecnici responsabili dell’intervento)

Proviamo dunque a fare due esempi pratici per capire come funzionano questi criteri:

Esempio 1

Il Signor Franco è proprietario di un appartamento all’interno di un condominio. L’assemblea condominiale ha deliberato per realizzare dei lavori di isolamento termico esterno del condominio (conosciuto anche come “cappotto termico”). In questo caso abbiamo un intervento trainante, tutti i condomini beneficeranno del Superbonus. Il Signor Franco vuole però anche cambiare gli infissi e la caldaia del proprio appartamento; questi interventi rientrano nell’Ecobonus (con il quale di solito si beneficia di una detrazione tra il 50% e l’85%). Tuttavia, essendo prevista la realizzazione del cappotto termico, che è un intervento trainante, le spese per gli infissi e la caldaia dell’appartamento, essendo invece interventi trainati, possono essere inseriti come interventi rientranti nel Superbonus al 110% nei limiti di spesa però previsti dall’Ecobonus.

Esempio 2

La Signora Gianna è proprietaria di un appartamento all’interno di un condominio. Non è stato deliberato alcun intervento da parte dell’assemblea condominiale per le parti comuni, però la Signora Gianna vuole cambiare la propria caldaia e gli infissi della propria abitazione. In questo caso, non essendoci un intervento trainante, come nell’esempio precedente, il Superbonus non si attiverà per queste opere. Non significa che la Signora Gianna non potrà beneficiare di alcun incentivo, potrà infatti sempre usufruire dell’Ecobonus, che prevede una detrazione dal 50% all’85% sulle spese sostenute.

 

QUALI SONO I VANTAGGI?

Ed eccoci arrivati al punto più interessante di tutta la questione: con il Superbonus e con gli altri incentivi abbiamo capito che si ottiene un aumento dell’efficienza sul proprio edificio, ma la cosa interessante è che tutto questo viene realizzato a costo zero, se non quasi. Un’iniziativa dunque che fa bene non solo alle tasche dei proprietari (perché in questo modo aumenta anche il valore dell’immobile), ma soprattutto all’ambiente!

Con il Superbonus infatti il proprietario può optare per tre soluzioni:

1. Detrazione fiscale

Consiste nel detrarre una determinata percentuale (aliquota) del costo dei lavori eseguiti dalla propria dichiarazione dei redditi. In questo caso l’aliquota è del 110% sul costo dei lavori eseguiti e la detrazione può essere applicata alla dichiarazione dei redditi dei cinque anni successivi al completamento dei lavori

2. Sconto in fattura

In questo caso la ditta che esegue e completa i lavori di intervento può accollarsi la spesa dei lavori e a sua volta decidere se detrarli dalle proprie imposte o cedere il credito d’imposta risultante dall’intervento a degli intermediari autorizzati.

3. Cessione del credito d’imposta 

È il principale vantaggio del decreto Rilancio: se infatti il proprietario decidesse di non detrarre le spese dei lavori, ma soprattutto, se non dovesse avere la capacità economica di affrontarli per intero, può decidere di cedere il credito d’imposta (che vale il 110% del valore dei costi dei lavori!) agli intermediari autorizzati, che sono le banche e altri soggetti che si occupano di intermediazione finanziaria.

 

Cosa significa?

Se, ad esempio, siamo un proprietario che rientra tra i soggetti che possono usufruire del Superbonus, ma non abbiamo la possibilità economica di affrontare la spesa degli interventi previsti, basterà affidarsi al proprio responsabile dei lavori (chiamato dalla normativa “general contractor”) che, una volta approvato il progetto, si occuperà di rivolgersi ad una banca. Quest’ultima potrà decidere di accettare il credito d’imposta, attraverso l’erogazione di un prestito, chiamato tecnicamente “prestito ponte”, con cui verranno finanziati i lavori e che la banca si vedrà poi restituito in termini di credito d’imposta.

Infine bisogna considerare che la legge pone comunque un limite massimo di spesa oltre il quale non è possibile applicare il Superbonus. Ciò significa che superata quella determinata soglia, l’eccedenza non può essere oggetto di alcun vantaggio fiscale. Questo limite è stato specificamente stabilito dalla normativa per ogni tipo di intervento che rientra nel Superbonus.

Se, ad esempio, volessimo realizzare un intervento di isolamento termico su un condominio composto da massimo 8 unità abitative, la norma stabilisce che il limite massimo ammesso per ciascuna unità è di € 40.000.

 

Per maggiori approfondimenti potete visitare la sezione apposita del sito dell’Agenzia delle Entrate, con una guida utile dedicata.